Le vacanze sono oramai alle porte e il Governo ricorda a tutti i cittadini che – in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o dell’intermediario di pacchetti turistici - è possibile usufruire del Fondo Nazionale di Garanzia disciplinato dall’art. 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
Esso interviene per: consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato; consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto; fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.
Le istanze di rimborso presentate al Fondo sono valutate, ai fini della loro accoglibilità, dal Comitato di gestione, presieduto dal Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo o suo delegato, e composto da tre rappresentanti, rispettivamente del Ministero Affari esteri, del Ministero Sviluppo Economico e del Ministero Economia e Finanze.
Per maggiori informazioni:
>> Regolamentazione e modulistica
>> Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
Redazione Web ProntoConsumatore



