|
Indennizzo diretto riportato nel giusto ruolo dalla Consulta, da obbligatorio a facoltativo |
|
|
|
|
Martedì 14 Luglio 2009 17:16 |
|
L’indennizzo diretto introdotto con il codice delle assicurazioni private del 2005 aveva il compito, purtroppo fallito, di contribuire alla riduzione dei premi delle polizze r.c.a. A fronte di una riduzione dei costi, visto che l’indenizzo diretto escludeva il rimborso delle spese di patrocinio legale nella fase stragiudiziale, non si è verificato alcun sostanziale effetto di riduzione dei premi.
A sostenerlo è Confconsumatori, che in una nota precisa: "Al contrario la procedura limitava fortemente i diritti costituzionali del danneggiato che veniva gettato nelle mani dell’assicuratore attraverso una procedura articolata non assolutamente trasparente. E’ intervenuta la Corte Costituzione, con la sentenza 180/2009, che con una sentenza interpretativa di rigetto ha interpretato la nuova normativa ritenendo che il codice assicurazione con l’articolo 149 non abbia in verità introdotto una disciplina obbligatoria soprattutto nel fase processuale ma ha inteso aggiungere all’ordinaria azione di risarcimento del danno contro il responsabile civile ed il suo assicuratore anche una diversa procedura diretta contro il proprio assicuratore".
"Secondo la Consulta - conclude l'associazione - il carattere alternativo e non esclusivo dell’azione diretta si desume non solo dalla corretta interpretazione della legge delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema) ma anche dai principi fondametali della stessa delega ovvero la 'tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti deboli avuto riguardo….al processo di liquidazione dei sinistri', tutela dei consumatori evidentemente non garantita pienamente con l’indennizzo diretto. Confconsuamtori condivide pienamente la pronuncia Costituzionale che pone così fine definitivamente alla vicenda, ricordando di aver dato il proprio consenso all’introduzione della procedura di indennizzo diretto raccomandando peraltro che la medesima fosse facoltativa per il danneggiato".
Per maggiori informazioni: www.confconsumatori.it
|
|
Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Agosto 2009 19:17 |