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| Titoli argentini: doppia vittoria di Confconsumatori a Cremona |
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| Venerdì 15 Gennaio 2010 00:00 | ||||||
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A rivelarlo è la stessa associazione dei consumatori, che in una nota precisa: "In tale sentenza Il Tribunale ha ravvisato la violazione dell’art. 30 TUF, perché, sebbene il contratto fosse stato stipulato presso l’abitazione del risparmiatore ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, allo stesso non era stato comunicato per iscritto che aveva termine di sette giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Con la stessa sentenza il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su due casi di acquisti di titoli argentini con la stessa banca, per il secondo, sebbene fosse stato effettuato quando quei titoli non erano ancora considerati pericolosi (1998), ha ravvisato la violazione dei doveri d’informazione previsti al tempo dall’art. 21 d.lgs. n. 58/98 e dal Regolamento Consob n. 11522/98. Il contratto era stato, infatti concluso per telefono, ma non era stato predisposto dall’istituto alcuno strumento che consentisse un’esauriente informazione in merito alla natura dei bond che venivano alienati". «E così dopo diverse sentenze, nelle quali la domanda proposto dai risparmiatori a norma dell’art. 30 TUF era stata respinta, perché secondo quei giudici la norma si applicherebbe solo ai contratti di collocamento e non a quelli di vendita di titoli alla c.d. clientela retail, la giurisprudenza sembra finalmente essersi ormai orientata nell’affermare che la norma va intesa in senso ampio, in modo da ricomprendervi ogni forma d’investimento» dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che insieme all’avv. Chiara Tommasetti dell’associazione consumeristica cremonese Campo di Marte ha difeso in giudizio gli investitori vittoriosi. «Sempre più consolidata – conclude l’avv. Franchi - è la giurisprudenza che relativamente agli acquisti di titoli per telefono condanna le banche per non avere le stesse fornito adeguate informazioni sui titoli alienati. Di particolare importanza è il fatto che le norme in materia siano interpretate nel senso che gli obblighi informativi non vengano meno nel c.d. servizio di phone banking e possano considerarsi adempiuti solo quanto vi sia un nastro registrato che illustra al cliente cosa sta comprando». Per maggiori informazioni: www.confconsumatori.it
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